Preparazione e presentazione di una dichiarazione ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

Lo Studio di Contabilità Elvada prepara e presenta le dichiarazioni fiscali annuali ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’Imposta sul Legge sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Negli ultimi anni è cresciuta e si sta imponendo la tendenza di effettuare investimenti indipendenti da persone fisiche, che acquistano azioni e quote di società estere o effettuano investimenti in vari fondi e criptovalute. Poiché c’è dei redditi che sono imponibili o non imponibili che sono generati dal commercio con strumenti finanziari, a secondo la legislazione vigente, dovrebbe certamente consultarsi con gli esperti nel settore per una corretta e tempestiva rendicontazione dei redditi di questo tipo.

Domande frequenti
- Si deve presentare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche se ho solo dei redditi da rapporti di lavoro come dipendente ma ho anche investito in azioni di società estere/straniere?
- Qual è il termine per la presentazione della DFA ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’IRPF?
Si deve presentare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche se ho solo dei redditi da rapporti di lavoro come dipendente ma ho anche investito in azioni di società estere/straniere?
Le dichiarazioni ai sensi dell’ Art. 50 si devono presentare da parte di persone che hanno un reddito diverso dalla loro remunerazione principale lavorativa, come ad esempio redditi generati da affitti, i redditi da liberi professionisti, dividendi, ecc.
Se la persona fisica ha realizzato plusvalenze da negoziazione e commercio con strumenti finanziari negoziati al di fuori dell’UE, nonché guadagni su vendite effettuate al di fuori di un mercato regolamentato, deve presentare una DFA ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’imposta dei redditi delle persone fisiche e tassarle al 10%.
La nuova particolarità, a partire dall’inizio del 2024, è che nel calcolo e determinazione del reddito imponibile derivante dalla vendita di strumenti finanziari, la plusvalenza realizzata su tutte le transazioni e operazioni durante l’anno deve essere ridotta del 10% delle spese riconosciute. Ciò è previsto dall’ Art. 33. par. 3 della Legge sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi quando le persone possiedono le azioni o quote estere, che sono presenti nei loro portafogli al 31 dicembre dell’anno solare in questione. Le informazioni relative a queste ultime devono essere compilate nell’allegato 8 della dichiarazione DFA, ai sensi dell’articolo 50 della Legge sull’Imposta del reddito delle persone fisiche.
Qual è il termine per la presentazione della DFA ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’IRPF?
Il termine per la presentazione della DFA ai sensi dell’ Art. 50 della Legge sull’IRPF è il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
Quando si presenta la dichiarazione entro il 31 marzo, le persone fisiche che non hanno debiti pubblici pendenti possono beneficiare di una riduzione del 5% (non più di 500 BGN) dell’imposta dovuta.
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